Imposta unica se l’atto è singolo
Pubblicato il 07 aprile 2008
La vendita di immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (box e posti auto) è soggetta a una sola imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, mentre sconta l’aliquota Iva agevolata “prima casa” del 4% la vendita dell’abitazione prima pertinenza e l’aliquota Iva del 10% (senza agevolazione) la vendita delle altre pertinenze immobiliari. Secondo alcuni uffici fiscali, la fattispecie descritta dovrebbe richiedere il pagamento di più imposte fisse ipotecarie e catastali. In via generale, la vendita di immobili abitativi agevolati è soggetta a imposta proporzionale di registro e imposte ipotecarie e catastali fisse. Tuttavia, quando le pertinenze vengono vendute unitamente all’immobile principale esse devono essere assoggettate allo stesso regime fiscale del bene al cui servizio od ornamento sono destinate.