Imposta su trust funzionale, notaio obbligato in solido con i beneficiari
Pubblicato il 26 febbraio 2015
Secondo la Corte di cassazione –
ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 - il
trust funzionale,
quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale deve essere
qualificato, ai fini tributari, come
atto costitutivo di vincolo di destinazione.
Ne conseguono – continua la Corte di legittimità - la
assoggettabilità alla relativa imposta dei
beneficiari della destinazione e la
responsabilità d'imposta del notaio rogante, il quale è obbligato al pagamento dell'imposta medesima in solido con i soggetti nel cui interesse ha rogato l'atto.