Imposta su trust funzionale, notaio obbligato in solido con i beneficiari

Pubblicato il 26 febbraio 2015 Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015 - il trust funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale deve essere qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di vincolo di destinazione.

Ne conseguono – continua la Corte di legittimità - la assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e la responsabilità d'imposta del notaio rogante, il quale è obbligato al pagamento dell'imposta medesima in solido con i soggetti nel cui interesse ha rogato l'atto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy