Il 16 febbraio 2018 è l’ultimo giorno utile per il versamento da parte dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti nello scorso anno.
Dopo l’acconto corrisposto a dicembre scorso, pari al 90% del totale dovuto, questo è il secondo e ultimo appuntamento per chiudere i conti con il versamento della sostitutiva relativa al 2017.
Si ricorda che il fondo Tfr, accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso), deve essere rivalutato applicando un apposito coefficiente composto da un tasso fisso, pari all’1,5%, e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La suddetta rivalutazione del Tfr deve poi essere assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 17%, il cui versamento – come detto a carico dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici - deve essere effettuato in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno ed a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Poche ore ancora a disposizione – fino al 16 febbraio 2018 – per il versamento del saldo, che deve essere effettuato tramite F24, indicando nella sezione “erario” del modello di pagamento il codice tributo “1713” , in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
È possibile la compensazione con eventuali crediti maturati.
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