Imposta sostitutiva sui finanziamenti, versamento con F24

Pubblicato il 15 giugno 2017

L’imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio-lungo termine è stata introdotta in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle concessioni governative. A partire dal 20 aprile 2017, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere versata con il modello F24.

Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, durante il quale è possibile utilizzare, per il versamento, il modello F23.

 

Normativa

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 20 aprile 2017

Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 49 e 50 del 20 aprile 2017

D.P.R  n. 601 del 29 settembre 1973 (articoli 15 e 16)

D.L.  n .145 del 23 dicembre 2013

Decreto MEF dell’ 8 novembre 2011

L’imposta sostitutiva sui finanziamenti

Il regime fiscale sostitutivo di tassazione dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è un regime alternativo rispetto a quello ordinario, che al ricorrere di determinati presupposti prevede:

  • il pagamento di un’imposta sostitutiva, in genere pari allo 0,25% dell’importo erogato;
  • l’esonero dal pagamento di tutti gli altri tributi indiretti (imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, ecc.) che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti connessi con il finanziamento.

 

Osserva

Il suddetto regime fiscale risulta particolarmente conveniente, consentendo un notevole risparmio d’imposta, tenendo conto degli importi elevati delle operazioni di finanziamento bancario.

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata:

  • dall’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio;
  • dall’ammontare del fido (finanziamenti effettuati mediante aperture di credito utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica);
  • dall’ammontare delle obbligazioni collocate (finanziamento strutturato come emissioni di obbligazioni o titoli similari).

 

Aliquote

Ordinaria

0,25%

Mutui concessi dalle banche a istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie

0,125%

Finanziamenti all’esportazione di durata superiore a 18 mesi

0,05%

Finanziamenti di qualsiasi durata relativi a operazioni effettuate negli specifici settori produttivi

0,25%

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni per usufruire dei benefici prima casa 

2%

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per l’agevolazione prima casa.

0,25%

 

Ambito oggettivo

L’ambito di applicazione del regime sostitutivo è stato progressivamente ampliato rispetto all’assetto originario.  L’imposta sostitutiva si applica su opzione:

  • alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (durata contrattuale superiore ai 18 mesi) effettuate dalle banche;
  • alle operazioni di finanziamento delle opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità effettuate da Cassa depositi e prestiti Spa;
  • alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative dalle banche nei settori del credito per il lavoro italiano all’estero, del credito all’artigianato, del credito cinematografico, del credito teatrale, del credito di rifinanziamento e del credito peschereccio di esercizio;
  • alle operazioni di finanziamento, la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, poste in essere da società di cartolarizzazione, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative emanate da Stati membri della Ue e dagli OICR costituiti negli Stati membri della UE e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
  • alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni;
  • alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti.

 

Con riferimento, in particolare, a quest’ultima tipologia di operazioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva opera con riguardo ai finanziamenti destinati:

  • all’acquisto a titolo derivativo;
  • all’acquisto a titolo originario.

 

L’imposta sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi per la costruzione di abitazioni, mentre non è applicabile ai finanziamenti destinati alla ristrutturazione.

 

In ogni caso, è esclusa l’applicabilità del regime agevolato ai finanziamenti concessi per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria di abitazione.

Vecchia e nuova procedura

 

Prima del D.L. n. 193/2016, gli enti che effettuavano le operazioni di finanziamento rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva dovevano dichiarare le somme sulle quali si commisura l’imposta dovuta.

Dovevano essere presentate due dichiarazioni:

  • una relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre;
  • un’altra per le operazioni effettuate nel secondo periodo dell’esercizio stesso.

Le dichiarazioni dovevano essere presentate entro tre mesi, rispettivamente dalla scadenza del primo semestre e dalla chiusura dell’esercizio, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è la sede legale dell’ente.

 

Con il  D.L. n. 193/2016:

  • sono state abrogate le due dichiarazioni cartacee a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  • dovrà essere presentata un’unica dichiarazione telematica a decorrere dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

 

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 20 aprile 2017 è stato chiarito che:

  • in base alla nuova disposizione, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto, entro il 30 aprile di ogni anno;
  • l’adempimento va effettuato anche per il 2017, pur se nel corso dello stesso anno non verrà presentata la dichiarazione telematica.

 

Gli enti devono versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, obbligo che prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

 

Gli enti che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine:

  • sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio 2016.

 

Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare:

  • la prima rata, calcolata nella misura del 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va versata entro il 30 aprile 2017 (che slitta a martedì 2 maggio);
  • la seconda rata, pari al restante 55%, va assolta entro il 31 ottobre 2017.

Periodo transitorio

A partire dal 20 aprile 2017, per il versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti si deve utilizzare, in luogo dell’attuale F23, il modello F24.

 

Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, per il versamento della predetta imposta sostitutiva è possibile avvalersi ancora del modello F23.

Il modello F 24

Con la risoluzione n. 49 del 20 aprile 2017 sono stati, inoltre, istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1545 per l’acconto;
  • 1546 per il saldo;
  • 1547 per la sanzione da ravvedimento;
  • 1548 per gli interessi da ravvedimento.

 

Nel modello F24 i codici tributo vanno indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati; nel campo anno di riferimento deve essere indicato l’anno di erogazione dei finanziamenti.

Il campo rateazione/regione/prov./mese di rif.to va valorizzato solo per il codice 1545, segnalando il numero della rata di acconto in pagamento e quello complessivo delle rate (va indicato  ‘‘0102’’ in caso di pagamento della prima di due rate di acconto).

 

 

Con la stessa risoluzione sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare in F24 per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici:

  • A193 per l’imposta;
  • A194 per la sanzione;
  • A195 per gli interessi.

Tali codici devono essere indicati nella sezione ‘‘Erario’’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’.

Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento vanno riportati i dati presenti nell’atto emesso dall’ufficio.

 

Per il pagamento delle spese di notifica si deve utilizzare il codice tributo 9400.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Compensazione imposte, slalom tra le regole

24/04/2025

Bonus donne, tra nuove regole ed esoneri strutturali: cosa conviene?

24/04/2025

Versamenti F24, compensazioni da eseguire con cautela

24/04/2025

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Novità in vigore

24/04/2025

Nuovo Bonus Donne: profili applicativi e limiti normativi

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy