L’imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio-lungo termine è stata introdotta in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle concessioni governative. A partire dal 20 aprile 2017, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere versata con il modello F24.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, durante il quale è possibile utilizzare, per il versamento, il modello F23.
Normativa |
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 20 aprile 2017 Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 49 e 50 del 20 aprile 2017 D.P.R n. 601 del 29 settembre 1973 (articoli 15 e 16) D.L. n .145 del 23 dicembre 2013 Decreto MEF dell’ 8 novembre 2011 |
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L’imposta sostitutiva sui finanziamenti |
Il regime fiscale sostitutivo di tassazione dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è un regime alternativo rispetto a quello ordinario, che al ricorrere di determinati presupposti prevede:
Osserva Il suddetto regime fiscale risulta particolarmente conveniente, consentendo un notevole risparmio d’imposta, tenendo conto degli importi elevati delle operazioni di finanziamento bancario. |
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Base imponibile |
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata:
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Aliquote |
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Ambito oggettivo |
L’ambito di applicazione del regime sostitutivo è stato progressivamente ampliato rispetto all’assetto originario. L’imposta sostitutiva si applica su opzione:
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima tipologia di operazioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva opera con riguardo ai finanziamenti destinati:
L’imposta sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi per la costruzione di abitazioni, mentre non è applicabile ai finanziamenti destinati alla ristrutturazione.
In ogni caso, è esclusa l’applicabilità del regime agevolato ai finanziamenti concessi per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria di abitazione. |
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Vecchia e nuova procedura
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Prima del D.L. n. 193/2016, gli enti che effettuavano le operazioni di finanziamento rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva dovevano dichiarare le somme sulle quali si commisura l’imposta dovuta. Dovevano essere presentate due dichiarazioni:
Le dichiarazioni dovevano essere presentate entro tre mesi, rispettivamente dalla scadenza del primo semestre e dalla chiusura dell’esercizio, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è la sede legale dell’ente.
Con il D.L. n. 193/2016:
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 20 aprile 2017 è stato chiarito che:
Gli enti devono versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente, obbligo che prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.
Gli enti che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine:
Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare:
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Periodo transitorio |
A partire dal 20 aprile 2017, per il versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti si deve utilizzare, in luogo dell’attuale F23, il modello F24.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, per il versamento della predetta imposta sostitutiva è possibile avvalersi ancora del modello F23. |
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Il modello F 24 |
Con la risoluzione n. 49 del 20 aprile 2017 sono stati, inoltre, istituiti i seguenti codici tributo:
Nel modello F24 i codici tributo vanno indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati; nel campo anno di riferimento deve essere indicato l’anno di erogazione dei finanziamenti. Il campo rateazione/regione/prov./mese di rif.to va valorizzato solo per il codice 1545, segnalando il numero della rata di acconto in pagamento e quello complessivo delle rate (va indicato ‘‘0102’’ in caso di pagamento della prima di due rate di acconto).
Con la stessa risoluzione sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare in F24 per il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici:
Tali codici devono essere indicati nella sezione ‘‘Erario’’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’. Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento vanno riportati i dati presenti nell’atto emesso dall’ufficio.
Per il pagamento delle spese di notifica si deve utilizzare il codice tributo 9400. |
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