Imposta sostitutiva del 20% sugli affitti delle case nella provincia dell’Aquila

Pubblicato il 03 marzo 2010

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento emanato in data 1° marzo 2010, fissa le regole per dichiarare e versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 20%, calcolata sul reddito derivante dai contratti di locazione di case ubicate nella provincia dell’Aquila, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009).

La citata legge Finanziaria aveva, infatti, rimandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia le indicazioni riguardanti le modalità di dichiarazione e di versamento dell’imposta sostitutiva .

A tal riguardo, con il provvedimento in oggetto, si stabilisce che l’imposta sostitutiva e la relativa base imponibile devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010. La dichiarazione deve contenere anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Si dispone, inoltre, che l’imposta sostitutiva da applicare, a scelta del locatore, sul reddito derivante dai contratti di locazione, riguarda solo i contratti stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un impresa, arte o professione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro gli stessi termini stabiliti per il versamento a saldo dell’Irpef, anche a rate tramite il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo. Inoltre, l’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione.

Per i contribuenti che presentano il modello 730 e si avvalgono dell’assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati, l’imposta sostitutiva è trattenuta dal sostituto d’imposta (Decreto n. 164/1999 e successive modificazioni).

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