Ai fini dell’imposta di registro, le stime dell’ OMI, quali meri valori presuntivi indiziari, non sono idonee da sole a fondare il differente accertamento del valore effettuato dall'Ufficio finanziario. E’ necessario, infatti, perché siano considerate ragionevolmente attendibili, che le stesse siano integrate da altri elementi probatori.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso di un contribuente, a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione di maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo ad un atto di compravendita di un locale. L’accertamento in questione – lamentava in proposito il contribuente – era stato condotto sulla base dei dati emergenti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (c.d. OMI), a suo dire non adeguati e congrui ai fini della valutazione dell’immobile acquistato.
Censura accolta dalla Suprema Corte, secondo cui le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte tipica di prova ma mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa. Sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a condurre indicazioni di valori di larga massima.
Sulla scorta di detto principio, la Cassazione – con sentenza n. 21569 del 26 ottobre 2016 – ha annullato l’accertamento opposto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".