La sentenza n. 19007/2005, della corte di Cassazione, stabilisce che le prestazioni sanitarie rese da un soggetto privo dell'abilitazione professionale restano soggette all'applicazione dell'Iva. I giudici di legittimità affermano, infatti, che per la corretta fruizione dell'esenzione Iva è necessario che le prestazioni mediche siano esercitate da soggetti abilitati.
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