Le novità introdotte dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio) e, specificamente, dall’articolo 1, comma 87, lett. a), in tema di imposta di registro e relativa applicazione, non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non hanno effetto retroattivo.
Di conseguenza, gli atti precedenti alla data di entrata in vigore della Legge (ossia il 1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina che risulta dalla previgente formulazione dell'articolo 20 del DPR n. 131/86 sulla interpretazione degli atti.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018.
Il novellato articolo 20 – hanno spiegato gli Ermellini - prevede che l'imposta venga applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, “anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".
Orbene, a detta previsione non si può riconoscere l'effetto interpretativo di quella previgente in quanto “introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti”.
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