Imposta di registro: il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., infatti, la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione.
In tale contesto, solo la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo o di altri atti emessi sia dall'ente creditore che dall'Agente della riscossione, ove si intima il pagamento degli importi, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
E’ il consolidato orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11605 del 4 maggio 2021 con cui è stato ritenuto che, nella fattispecie esaminata, la prescrizione - già interrotta dalla notifica dell'avviso di liquidazione - decorresse dalla data in cui l'avviso era stato notificato.
In tale contesto, il nuovo atto interruttivo da considerare non era certamente l'iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all'ufficiale postale per la notifica, data che né dal ricorso né dalla sentenza impugnata era dato evincere.
Da qui l'accoglimento del ricorso di una contribuente, oppostasi ad una cartella di pagamento notificatale dalla società di riscossione per somme dovute a titolo di registro relativo al provvedimento su lodo arbitrale emesso dal tribunale e in riferimento alla quale aveva eccepito la prescrizione della pretesa tributaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".