Imposta di registro e criterio di valutazione automatica

Pubblicato il 07 marzo 2013 Con la sentenza n. 5543 depositata il 6 marzo 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui gli organi giudicanti dei precedenti gradi di merito avevano concordemente ritenuto legittima l’applicazione del criterio di valutazione automatica dell'imposta di registro nell’ambito di una compravendita immobiliare relativa ad un appartamento, dotato di rendita catastale, ed annesso garage, privo di rendita.

Secondo i giudici di Cassazione, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, in materia di imposta di registro relativa ad atti che riguardano immobili, nella parte in cui stabilisce un limite al potere di accertamento dell'Ufficio del Registro, ha come presupposti applicativi “il fatto che il cespite oggetto dell'atto da registrare, sia dotato di rendita catastale e il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene così da permettere il rapporto tra valore cosiddetto automatico e catastale”.

Ne consegue l’inapplicabilità della medesima norma quando, come nella specie, “avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nell'atto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni”.
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