Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prossime scadenze

Pubblicato il 27 ottobre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di marzo 2023 la guida sul “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, che tiene conto delle novità in vigore per l’anno 2023.

L'imposta di bollo deve essere applicata (nella misura di 2,00 euro) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di IVA. Il bollo si applica quando la fattura supera per un importo superiore a 77,47 euro.

Il Decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022) ha introdotto alcune facilitazioni circa le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell’imposta di bollo.

L’importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie fissato a 5.000 euro vale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione  dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

NOTA BENE: I soggetti Iva, dunque, possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia

L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.

Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e può essere modificato dall’utente.

NOTA BENE: Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.

Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Fatture terzo trimestre 2023, le scadenze per l’imposta di bollo

Con riferimento alle e-fatture del terzo trimestre solare 2023, i soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse avranno tempo fino al 31 ottobre 2023 per integrare i dati loro comunicati, in via provvisoria, dall’Agenzia delle Entrate. Decorso tale termine, entro il 15 novembre l’Amministrazione finanziaria renderà noto l’importo definitivo, che dovrà essere versato non oltre il 30 novembre.

Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze per quel che riguarda il bollo sulle fatture elettroniche 2023.

 

Messa a disposizione elenchi A eB

Data limite modifiche elenco B

Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo

Scadenza versamento imposta di bollo

I Trimestre

15 aprile

30 aprile

15 maggio

31 maggio (*) (**)

II Trimestre

15 luglio

10 settembre

20 settembre

30 settembre

III Trimestre

15 ottobre

31 ottobre

15 novembre

30 novembre

IV trimestre

15 gennaio anno successivo

31 gennaio anno successivo

15 febbraio anno successivo

28 febbraio anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

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