Importi minimi derogabili

Pubblicato il 24 aprile 2007

La prima di tre note di fiscalità locale a firma dell’Ufficio federalismo fiscale dell’Economia che qui si riporta è la numero 6372 del 20 aprile, la quale compie una divagazione normativa sulla materia dei crediti di modesto ammontare, finendo col richiamare distintamente l’articolo uno, comma 168 della Legge Finanziaria 2007: “gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del . Dubbi interpretativi investono la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento, importi minimi in misura inferiore ai 12 euro fissati dal comma 4 del citato articolo 25. La lettura di una sentenza di Consulta – la numero 30 del 26 gennaio 2005 – e il confronto di essa con dei chiarimenti contenuti nella nota dell’Ufficio legislativo del Ministero – la numero 3-6283/Ul del 18 aprile 2007 – hanno indotto l’Ufficio federalismo fiscale a concludere che il detto importo minimo di 12 euro fissato dal legislatore statale possa essere considerato criterio di massima, ossia limite ragionevole cui deve ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delle Regioni, quindi della potestà regolamentare degli Enti locali.

La seconda nota di seguito affrontata è la numero 8591, che porta eguale data. Con essa viene desunto che le deliberazioni attraverso cui i Comuni avevano fissato le aliquote dell’addizionale all’Irpef, adottate in epoca successiva al 29 settembre 2002 e sospese per legge, sono pienamente efficaci dal 1° gennaio 2007, senza che si renda necessaria un’ulteriore deliberazione di conferma ad opera del Consiglio comunale.

Infine, la nota 6464, emanata in quello stesso giorno di aprile, permette all’Ufficio federalismo fiscale di affermare che gli interessi applicabili ai tributi locali sono in ogni caso quelli legali, sia che l’ente locale abbia regolamentato la materia sia che non abbia, viceversa, corretto i propri regolamenti. Tale effetto, spiega il mineconomia, discende dalla disposizione racchiusa nel comma 165 della Finanziaria per il 2007. Il monito dell’Economia è che resta oltremodo opportuno, ai fini della chiarezza dei rapporti tra contribuenti ed amministrazione locale, che Comuni e Province adeguino i loro regolamenti alle disposizioni della legge Finanziaria, come impone l’articolo 5 dello Statuto dei diritti del contribuente.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy