La legge di stabilità 2016 ha previsto la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La rivalutazione annuale degli importi - con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno - avviene sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto Nazionale di statistica rispetto al precedente anno.
A tal proposito, l’Inail, con circolare 24 novembre 2021, n. 33, rende noto che - a decorrere dal 1° luglio 2021 - sono stati rivalutati gli importi degli indennizzi per danno biologico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 23 settembre 2021, n. 187, ha confermato che gli importi a titolo di indennizzo con decorrenza dal 1° luglio 2021, restano invariati rispetto a quelli dell’anno precedente.
Nello specifico, l’importo è rimasto identico in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, in confronto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).
Per la suddetta fattispecie opera la salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale stabilisce che - con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali - la percentuale di adeguamento non può mai essere inferiore a zero.
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