Nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte, è ammissibile l’iscrizione ipotecaria sui beni di un fondo patrimoniale, anche se il debito con l’amministrazione finanziaria nasce dall’attività aziendale, qualora l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia del contribuente o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.
In questo contesto, spetta al debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo, l’onere della prova dell’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25443 depositata il 26 ottobre 2017, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, pronunciandosi con riferimento ad un’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, aveva erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova in capo al creditore, quando, come ricordato, sarebbe spettato al debitore/contribuente dimostrare l’estraneità del debito tributario alle esigenze della famiglia.
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