Impatriati: da quando si applica il regime agevolativo

Pubblicato il 11 gennaio 2022

In una delle prime risposte dell’Agenzia delle Entrate rese nel 2022, viene trattato il caso della disciplina agevolativa per gli impatriati.

Regime degli impatriati: i presupposti

Ad introdurre un nuovo regime agevolativo c.d. per i lavoratori impatriati è stato il decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015, articolo 16), successivamente modificato, in base al quale ne beneficia il lavoratore che:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;

b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L'agevolazione si applica per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Momento applicativo del regime degli impatriati

Una cittadina italiana, trasferitasi nel Paese da settembre 2021 e precedentemente residente in Svizzera con iscrizione Aire del 2015, svolge lavoro in smartworking dalla sua abitazione ad eccezione di cinque giorni al mese con lavoro in presenza in Svizzera.

Essa ritiene di aver diritto al regime di agevolazione dal 2021, anno in cui si è trasferita in Italia.

Nella risposta n. 3 del 7 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate non condivide tale impostazione.

In primo luogo, l’A.F. ricorda che sul tema è stata emanata nel 2020 la circolare n. 33 del 28 dicembre, la quale ammette la fruizione dell’agevolazione anche quando il datore di lavoro non svolge l’attività in Italia. Quindi, il regime degli impatriati si applica anche ai soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero.

E’, però, richiesto che l’attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” nel territorio italiano. Sul punto si precisa che ciò deve essere verificato per ciascun periodo d'imposta e che implica lo svolgimento della prestazione lavorativa nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, computando non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Per quanto riguarda il momento applicativo, occorre riferirsi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015, unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nell’articolo 2 del TUIR.

Dunque, se la persona si è trasferita in Italia il 6 settembre 2021, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.

Di conseguenza, la lavoratrice potrà avvalersi del regime degli impatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

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