Anche il lavoratore distaccato all’estero può beneficiare del regime fiscale per gli impatriati, se sono presenti tutti gli atri requisiti dettati dalla disciplina.
E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 136 del 2 marzo 2021, in materia di applicazione del regime agevolativo previsto dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015, per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
La normativa è stato oggetto di rilevanti modifiche per mano dell’articolo 5, DL n. 34/2019, che ha rivisto i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta 2020. Si menzionano: l’aumento della percentuale di riduzione dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste.
Altre novità sono state apportate dal DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale), per cui si prevede per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 l’applicazione del beneficio in questione:
a partire dal periodo di imposta 2019, se sia stata trasferita la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019
ovvero
dal periodo di imposta 2020, se sia stata trasferita la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019.
Al soggetto viene richiesto di non essere stato residente in Italia per un periodo di due periodi di imposta precedente il rientro e di mantenere la residenza per almeno due anni.
Inizialmente, la disciplina non consentiva l’accesso al beneficio ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero. Ciò in quanto il loro rientro era visto come continuità della precedente posizione.
Va sottolineato, però, che ciò non preclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma vi siano altri elementi che fanno propendere per l’esistenza del fine a cui mira la norma agevolativa.
Questo avviene, ad esempio, quando il dipendente, al rientro, assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
Dunque, è possibile per il dipendente il cui ruolo aziendale è stato posto in sostanziale discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa e a cui la società ha attribuito un ruolo di maggiore responsabilità, confermato dal passaggio dal 6° livello a Quadro, accedere all'agevolazione in parola, a partire dal periodo d'imposta 2020 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
Ciò purchè, pur in presenza di un nuovo contratto per l'assunzione e di un nuovo ruolo aziendale al momento dell'impatrio, il soggetto non rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.
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