Immobilizzazioni materiali Principio revisionato

Pubblicato il 05 maggio 2016

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, in consultazione fino al 4 giugno 2016, la bozza del principio contabile Oic 16 – Immobilizzazioni materiali.

Inviate le dovute osservazioni e pubblicata la versione definitiva, le disposizioni del nuovo principio contabile si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 oppure da data successiva.

Sostanza economica

Rispetto alla versione precedente, il nuovo principio contabile si sofferma di più sull’ambito di applicazione della “sostanza economica”, non più limitata alle clausole di riserva della proprietà di cui all’articolo 1523 del Codice civile.

Nel principio contabile Oic 16 vengono, così, fornite alcune precisazioni sull’applicazione della sostanza economica relativamente alle immobilizzazioni materiali.

Da tener conto è il fatto che il Dlgs 139/2015 ha sostituito il principio della “funzione economica” con quello della “sostanza economica” nell’articolo 2423-bis del Codice civile e nella relazione di accompagnamento è stato precisato che la declinazione pratica di tale principio è effettuata proprio dalla legge e dai principi contabili.

Così, ora, ricalcando quanto già affermato nel principio contabile Oic 15 con riferimento alla cancellazione dei crediti dal bilancio, che deve avvenire in base alla sostanza economica del contratto ovvero quando sono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti gli stessi, si stabilisce con riferimento alle immobilizzazioni materiali che se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui è trasferito il diritto di proprietà, a prevalere deve essere la prima. Per effettuare correttamente tale analisi occorre esaminare tutte le clausole contrattuali.

Minusvalenze e plusvalenze derivanti da alienazione di cespiti

Nel principio contabile Oic 16 si recepisce, poi, l'eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico, disposta dal Dlgs 139/2015.

A tal proposito, viene stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall’alienazione delle immobilizzazioni materiali sono iscritte rispettivamente nelle voci A.5 e B.14 del Conto economico, ossia nella parte ordinaria del Conto non essendovi più la parte straordinaria dello stesso. Inoltre, nel calcolo si deve tenere conto anche della quota di ammortamento relativa alla frazione dell’esercizio in cui avviene la cessione.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni destinate alla vendita, è confermato che, se queste non sono più ammortizzate, le stesse sono classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione;
- la vendita appare molto probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

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