Nelle prime risposte agli interpelli, inviate dai lettori del Sole – 24 Ore, traspare una notevole cautela delle Direzioni regionali ad avvalorare le istanze dei contribuenti, pur in presenza di situazioni potenzialmente conformi a quelle indicate nelle istruzioni emanate con la circolare n. 5/2007. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività”, accompagnata alla dimostrata incapacità di modificare i contratti di locazione in corso, legittima la disapplicazione della normativa sugli enti non operativi da parte di società di gestione immobiliare. Queste motivazioni sono alla base di un interpello indirizzato ad una Direzione regionale da una società che possiede due immobili, uno dei quali locato ad un canone largamente al di sotto della percentuale prevista per il test di operatività. In relazione a quest’ultimo fabbricato, la società ha fatto presente che il modesto importo deriva da una clausola contrattuale già esistente al momento dell’acquisto, che commisura il canone alle vendite di un esercizio commerciale posto nell’immobile. L’Agenzia sostiene che nell’istanza manca l’“oggettività” della situazione impeditiva richiesta dalla legge per non dover sottostare al test di operatività. Infatti, al momento dell’acquisto, il contratto si era già tacitamente rinnovato e l’acquirente era consapevole del gravame previsto per la quantificazione del canone.
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