, con la sentenza n. 22587, stravolge la consuetudine delle imprese individuali in merito agli immobili, decidendo che gli immobili di proprietà delle imprese individuali utilizzati nell’esercizio dell’attività sono sempre di pertinenza dell’impresa indipendentemente all’indicazione nel libro degli inventari, essendo l’iscrizione dell’immobile nel libro inventari necessaria solo per i beni patrimoniali non utilizzati nell’esercizio dell’impresa poiché dati in comodato o affittati. Pertanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di questi beni contribuiscono alla formazione del reddito soggetto ad imposizione diretta, come previsto dall’art. 54 del Testo unico.
La disciplina per le società operative coinvolge anche gli immobili patrimonio, che essendo identificati tra le immobilizzazioni materiali, sono sensibili sia al test di operatività che a quello di redditività.
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