Immobili. Pronte le istruzioni per l’attribuzione della categoria catastale A/6 e D/10
Pubblicato il 22 settembre 2011
Ad una settimana dallo scadere del termine per coloro che possiedono edifici rurali e vogliono modificare la categoria catastale per l'attribuzione del requisito della ruralità, è stato pubblicato, sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 220 del 21 settembre, il decreto del ministero dell’Economia
14 settembre 2011, recante le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.
Tutti i proprietari di immobili già accatastati che hanno i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del Dpr 557/93, devono presentare agli uffici territoriali dell’agenzia del Territorio una domanda di variazione catastale per vedersi riconoscere la nuova categoria A/6 per le unità immobiliari ad uso abitativo e D/10 per quelle strumentali all'attività agricola. Lo si apprende, tra le altre cose, nel comunicato stampa del
21 settembre 2011, a firma della stessa Agenzia.
Con il sopra indicato decreto viene, poi, istituita la classe “R”, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6. Inoltre, la rendita catastale per gli immobili strumentali all'attività agricola, censiti nella categoria D/10, è determinata per stima diretta ex art.30 Dpr n.1142/1949.
Riguardo alle modalità di presentazione delle domande, il provvedimento specifica che la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 alle unità immobiliari già censite nel catasto edilizio urbano, comprensiva dell'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, deve essere presentata usando i modelli allegati al Dm.
La documentazione deve essere presentata direttamente all’ufficio del Territorio entro il 30 settembre 2011. La domanda potrà essere sottoscritta dai titolari dei diritti reali sui fabbricati rurali oppure da professionisti abilitati. L’Ufficio provvederà ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, finalizzata alla convalida delle autocertificazioni oltre che al riconoscimento dell'attribuzione della categoria catastale A/6, classe “R”, o D/10. In caso di diniego, il provvedimento sarà annotato negli atti catastali e notificato ai soggetti interessati, che potranno proporre ricorso dinanzi alle Ctp.