Immobili acquistati all’estero: stesso metodo di calcolo della base imponibile

Pubblicato il 13 aprile 2018

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 12 aprile 2018, relativa alla causa C-110/17, ha analizzato la disciplina di uno Stato membro (il Belgio), che contemplava regole diverse per la determinazione della base imponibile dei redditi immobiliari, a seconda del fatto che i beni immobili si trovassero sul territorio nazionale oppure all’estero. Per i giudici europei tale normativa lede il principio sulla libera circolazione dei capitali, in quanto la situazione dei contribuenti che hanno acquistato un bene immobile in Belgio deve essere comparabile a quella dei cittadini che hanno comprato un immobile in un altro Stato membro.

Il caso

La Corte Ue si è espressa su un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro lo Stato belga.

La Commissione aveva rilevato la possibile incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe, relative ai redditi dei beni immobili ubicati all’estero, con gli obblighi derivanti dall’articolo 63 TFUE e dall’articolo 40 dell’accordo SEE. Tale incompatibilità risulterebbe dalle differenti modalità di determinazione del reddito imponibile a seconda che il bene immobile sia situato in Belgio o in un altro Stato, dal momento che, in questo secondo caso, in sede di tassazione dei redditi dei residenti in Belgio, i redditi immobiliari sarebbero stati trattati con minor favore rispetto ai redditi relativi agli immobili ubicati in Belgio.

Tale differenza di trattamento sarebbe, dunque, idonea a restringere la libera circolazione dei capitali.

Corte Ue: piena equiparazione tra gli immobili acquistati in Belgio e quelli acquistati all’estero

La Corte Ue è, quindi, stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla presunta violazione del principio di libera circolazione di capitali, che non può essere soggetto a restrizione, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 63 del TFUE, ad opera proprio di alcune disposizioni di diritto interno di uno Stato membro.

I giudici europei hanno espresso le loro considerazioni con riferimento sia alla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, sia in relazione all’esistenza di una giustificazione alla restrizione alla libera circolazione dei capitali in base all’articolo 65 TFUE che, infine, in relazione alla violazione dell’articolo 40 dell’accordo SEE, nella misura in cui le disposizioni di quest’ultimo rivestono la medesima portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’articolo 63 TFUE.

Alla luce di tutte le considerazioni effettuate, secondo i giudici della Corte Ue si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

Pertanto, la sentenza del 12 aprile 2018 ritiene che il Regno del Belgio ha violato la normativa sulla libera circolazione dei capitali - venendo meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE - mantenendo in vigore disposizioni secondo le quali, in materia di stima dei redditi relativi agli immobili non locati o locati vuoi a persone fisiche, che non ne facciano uso professionale, vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione di persone fisiche per fini privati, la base imponibile è calcolata a partire dal valore catastale per i beni situati sul territorio nazionale e sul valore locativo effettivo per gli immobili situati all’estero.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Milleproroghe 2025 è legge: tutte le proroghe fiscali, agevolazioni e altre novità

24/02/2025

Tfr, indice di rivalutazione di gennaio 2025

24/02/2025

Disabili, semplificato il certificato medico introduttivo

24/02/2025

Bonus ZES Unica al via: quanto conviene realmente

24/02/2025

Proventi del GSE per impianto fotovoltaico. Controlli del contribuente

24/02/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

24/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy