L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 38 del 28 maggio 2021, indica il momento in cui vanno date le dichiarazioni per avvalersi del bonus prima casa e del sistema c.d. del “prezzo-valore”, quando il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale.
Anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga con provvedimento giudiziale il contribuente può fare ricorso all’agevolazione prima casa.
Di norma, le dichiarazioni (ad esempio quella relativa al trasferimento della residenza nel Comune, quella sul non possesso di altri immobili nel Comune e quella sul non possesso di altri immobili già acquistati con il bonus) che la parte interessata deve rendere sono date nelle more del giudizio così da poter essere inserite nel provvedimento medesimo.
E’, tuttavia, possibile fornire tali dichiarazioni anche in un momento successivo purché prima della registrazione dell’atto.
Ciò trova riscontro sia in due precedenti risoluzioni agenziali (del 2008 e del 2014) nonché nell’ordinanza della Cassazione n. 11907/2018, secondo cui per fruire dei benefici per la prima casa le manifestazioni di volontà richieste vanno rese prima della registrazione della sentenza, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.
Per quanto riguarda la forma delle dichiarazioni, queste possono avvenire mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
L’altra soluzione fornita dalla risoluzione n. 38/2021 riguarda il sistema del “prezzo-valore” (art. 1, comma 497, L. n. 266/2005); tale metodo consente all’acquirente persona fisica, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, di individuare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nel valore catastale anziché in quello venale in comune commercio.
Anche tale sistema può trovare posto quando il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale, non essendo rilevante l’assenza del notaio.
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, se non vengono rese nelle more del giudizio, possono essere formulate in un secondo momento purchè prima della registrazione del provvedimento giudiziale.
Anche in tale ipotesi, la dichiarazione può avvenire facendo ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
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