Immobile inagibile Sconto Imu

Pubblicato il 22 settembre 2016

Il Comune che è a conoscenza dello stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile in base ai criteri da esso stesso stabiliti, anche se il contribuente non ha presentato la relativa denuncia, deve riconoscere l'agevolazione del pagamento delle imposte su una base imponibile ridotta del 50%.

Spetta, dunque, al contribuente proprietario dell'immobile inagibile la riduzione a metà dell'Ici/Imu, se il Comune è a conoscenza di tale situazione, dovendosi considerare l’onere della dichiarazione Ici/Imu non come un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione ma, piuttosto, un semplice obbligo informativo.

Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18453 del 21 settembre 2016.

La Suprema Corte - accogliendo il ricorso di un contribuente che si era autoridotto l’imposta non presentando la relativa denuncia dello stato di inagibilità al Comune e nei confronti del quale il Fisco aveva emesso avviso di accertamento per l’imposta non versata – ritiene, sulla base dello Statuto dei diritti del contribuente, che a quest'ultimo non può essere richiesta l'esibizione della documentazione già in possesso della Pa. In virtù del rapporto di collaborazione Fisco/contribuente, infatti, la Corte sostiene che nessuna altra prova avrebbe dovuto essere richiesta al contribuente.

Secondo la sentenza n. 18453/2016, si tratta, infatti, di un diritto ineccepibile, anche se non è ben chiaro in che modo si possa provare il fatto che il Comune era, di fatto, a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile.

Riconoscendo, da un punto di vista giuridico, che l’onere della dichiarazione Ici/Imu non è un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione, ma solo un obbligo informativo, ne deriverebbe che il suo mancato assolvimento non dovrebbe pregiudicare il diritto all’agevolazione, ma far scattare, al massimo, una sanzione di carattere formale.

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