Il contratto di locazione è da considerare valido anche se ha ad oggetto un immobile privo dei requisiti di commerciabilità in quanto, ad esempio, abusivo.
Difatti è chiaro il tenore letterale delle norme che hanno inciso sul regime di circolazione dei beni abusivi: la sanzione della nullità è sancita con riferimento ai soli atti aventi efficacia traslativa ovvero costitutiva di diritti reali, mentre sono validi gli atti concessivi di diritti personali di godimento, quale appunto il contratto di locazione.
Per come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, il carattere abusivo dell'immobile locato ovvero la mancanza di certificazione di abitabilità non determina nullità del contratto locatizio, “non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 cod. civ. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), né potendo operare la nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 (che riguarda solo vicende negoziali con effetti reali)”.
Il conduttore, in detto contesto, è obbligato a pagare i canoni anche se l’immobile locato ha i caratteri di incommerciabilità.
Così, la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 20964 depositata l’8 settembre 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".