Immediata impugnazione contro esclusione dalla gara: ok da Corte UE

Pubblicato il 27 febbraio 2019

Corte di giustizia: sì alla normativa processuale italiana che, in tema di appalti pubblici, impone l'immediata impugnazione, entro il breve termine decadenziale di 30 giorni, delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, purché i vizi di legittimità degli atti siano conoscibili dagli interessati.

Corte di giustizia su domanda del TAR Piemonte

La Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (Italia) che verteva sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/665/CEE di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di equivalenza e di effettività.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia attivata a seguito dell’assegnazione, da parte di un ente locale, di un appalto pubblico di servizi di assistenza domiciliare ad un raggruppamento temporaneo di imprese.

Questioni pregiudiziali

Il TAR del Piemonte aveva chiesto se la disciplina europea fosse di ostacolo ad una normativa nazionale, come quella di cui all'art. 120 comma 2 bis C.p.a., che impone all’operatore che partecipa ad una gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti, e che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato.

Orbene, secondo i giudici europei, la citata disciplina nazionale sulla immediata impugnazione, entro un breve termine decadenziale, delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, è conforme alle norme UE, a condizione, però, che i vizi di legittimità degli atti siano conoscibili dagli interessati.

Conclusioni dei giudici europei

La Corte di giustizia ha infatti concluso – nel testo dell'ordinanza del 14 febbraio 2019, pronunciata con riferimento alla causa C-54/18 – che la normativa di cui al citato art. 120 comma 2 bis C.p.a. è compatibile con il diritto europeo “a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata”.

Inoltre, la previsione secondo cui, in mancanza di ricorso entro il termine di decadenza di 30 giorni, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l’illegittimità di tali provvedimenti nell’ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, è altresì compatibile “purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell’illegittimità dagli stessi lamentata”.

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