Ifel su imbullonati

Pubblicato il 03 marzo 2016

La fondazione Ifel (Anci) ha pubblicato sul sito l'approfondimento del 2 marzo 2016: “I nuovi criteri di stima diretta delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) alla luce della Circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate” , dunque sulle novità per gli imbullonati.

Si pone l'attenzione sulla necessità di chiedere la rideterminazione entro il 15 giugno 2016 per evitare che la nuova regola scatti dal 2017, invece che dal 2016: “limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”.

Il nuovo regime fiscale dei fabbricati cd. “imbullonati”

Legge di stabilità 2016, innova profondamente il regime fiscale dei fabbricati cd. “imbullonati”: ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali e le posizioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate, nonché la normativa in essere fino a tutto il 2015, sottrae tutti i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti che caratterizzano l’attività svolta nell’immobile, dalla determinazione della rendita.

La norma in esame prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, debbano costituire elementi della stima, ai fini della determinazione della rendita, il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturali connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, mentre, rispetto al passato, non debbono più essere prese in considerazione le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Richiesta di rideterminazione entro il 15 giugno per gli effetti dal 2016

Come ricodrato nell'approfondimento del 2 marzo 2016, i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio 2016, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.

Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.

Tali richieste di rettifica, come precisato nella circolare n. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.

Secondo legge gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 producono effetti già dal 1° gennaio 2016, mentre quelli presentati successivamente seguiranno le regole ordinarie.

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