E’ illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dalla pubblica amministrazione ad un privato, richiedente l’ostensione di documentazione riguardante la propria attività e da cui è scaturito un procedimento ispettivo a suo carico.
Lo ha chiarito il Tar Toscana, Sezione prima, ritenendo fondato il ricorso di una società, volto ad affermare il proprio diritto – negato dall'Amministrazione comunale interessata - a prendere visione ed estrarre copia di alcuni esposti inviati da soggetti privati al predetto Comune, aventi ad oggetto i fatti poi contestati alla ricorrente nell'ambito di un procedimento di controllo.
Secondo i giudici amministrativi, a tal proposito, il privato che subisce un procedimento ispettivo, vanta difatti un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere — inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità — suscettibili, per il loro particolare contenuto probatorio, di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Infatti l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'Amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto dell’attività ispettiva.
Oltretutto – si legge ancora nella sentenza del Tar n. 898 del 3 luglio 2017 - la divulgazione dell’esposto non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione incidente nella sfera giuridica di terzi.
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