E’ illegittimo l’avviso di accertamento fiscale, laddove si ignorino le condizioni di malattia del contribuente, tali da giustificare i risultati economici e reddituali negativi dell’attività da esso svolta nell’anno di accertamento.
Così statuendo, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto le ragioni di una contribuente, che aveva impugnato – con ricorso respinto in primo e secondo grado – un avviso di accertamento delle Entrate per il recupero di maggiori ricavi nella propria attività d’impresa.
Ha errato, nella specie, la Commissione tributaria regionale – enuncia la Cassazione con ordinanza n. 20505 del 29 agosto 2017 – per non aver minimamente affrontato la questione, sollevata sin dal primo grado dalla contribuente, circa il peso da attribuire alla documentazione medica ritualmente prodotta, inerente problemi di salute sia della ricorrente che dei suoi stretti congiunti, che avrebbero compromesso la redditività dell’impresa. Ha altresì errato la Ctr, per non aver considerato la circostanza che lo stesso avviso di accertamento non contenesse alcuna menzione di dette allegazioni sanitarie.
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