E’ stato annullato, dalla Cassazione, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto sui conti correnti di una spa che era stata dichiarata fallita, nell’ambito di un’indagine penale a carico del legale rappresentante della medesima per omesse ritenute previdenziali e omessa Iva.
In particolare, la Suprema corte, con sentenza n. 45574 del 10 ottobre 2018, ha accolto il ricorso promosso dal curatore fallimentare della società il quale aveva lamentato l’inoperatività della confisca posto che i conti correnti intestati alla procedura concorsuale su cui era confluita la massa attiva del fallimento erano ormai nella disponibilità della curatela e non più della compagine fallita.
E la Terza sezione penale della Cassazione ha aderito a queste considerazioni concludendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, le somme in giacenza sui conti correnti intestati alla curatela non costituiscono “profitto diretto dei reati in contestazione” tanto che, nella specie, il relativo sequestro doveva ritenersi illegittimo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".