Illegittimo il proscioglimento per difetto di imputabilità, se prima non si accerta la responsabilità

Pubblicato il 23 aprile 2015 Con sentenza n.16769 depositata il 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso di due genitori avverso la pronuncia con cui il Gip aveva dichiarato di non procedere – ai sensi dell’art. 26 D.p.r. 448/1988 e art. 97 c.p. – nei confronti del loro figlio, in quanto non punibile perché minore di quattordici anni.

Lamentavano i ricorrenti, in particolare, come detta formula di proscioglimento non fosse conforme ai principi costituzionali, in quanto non aveva dato modo al minore di difendersi nel merito, così comportando l’iscrizione nel casellario giudiziale di un’ipotesi di reato gravissima, senza alcun preventivo accertamento di responsabilità penale.

Investita della questione, la Cassazione ha dato innanzitutto atto dell’esistenza, sul punto, di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

In tale ipotesi – ha poi precisato – l’interprete è tenuto ad aderire a quella lettura che sia maggiormente conforme alla Costituzione e vale a dire, nella specie, quella che impone al giudice, prima di applicare il menzionato art. 26, di porsi nella condizione di escludere che l’imputato infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito.

Diversamente opinando – ha proseguito la Corte – non solo si entrerebbe in contrasto con il dettato costituzionale e con la normativa sovranazionale, ma si finirebbe per emettere un provvedimento giudiziario in materia penale, senza che l’imputato sia a conoscenza del contenuto dell’accusa.

Ciò premesso – ha poi concluso la Cassazione – deve pertanto accogliersi quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, è legittima solo se postula il necessario accertamento in ordine alla responsabilità penale dell’imputato ed alle ragioni del mancato proscioglimento.
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