L’amministrazione può dichiarare di non avere più fiducia nel revisore dei conti solo se quest’ultimo non adempie gli obblighi della propria funzione.
La revoca per cessazione del rapporto di fiducia, per contro, non può essere fondata su un parere contrario alle aspettative dell’Amministrazione.
E’ quanto precisato dal Tar della Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 716 del 30 luglio 2019.
I giudici regionali hanno sottolineato come, in ambito amministrativo, salvo alcuni incarichi pubblici espressamente individuati dalla legge, non rilevi la fiducia soggettiva tra le persone.
La fiducia è infatti da intendersi in senso oggettivo, come coerenza tra la funzione rivestita e le azioni poste in essere sulla base della funzione.
Nel caso specificamente esaminato, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso promosso da una professionista contro la deliberazione consiliare con cui era stata disposta la revoca del suo incarico di revisore dei conti di un Comune, in considerazione di un’asserita cessazione del rapporto di fiducia tra l’amministrazione e il revisore.
L'organo giudicante, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, non fosse ravvisabile, in capo alla ricorrente, alcun inadempimento ai propri doveri: nell’atteggiamento del revisore era riscontrabile solo l’espressione di un parere non in linea con le aspettative della Pa.
Si trattava, ossia, di un parere professionalmente corretto, in quanto finalizzato ad anticipare l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario.
Mancava, così, il presupposto per poter giustificare la revoca dell’incarico per cessazione del rapporto di fiducia.
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