Illegittima iscrizione tra gli intermediari, Banca d’Italia e Mef risarciscono il danno

Pubblicato il 21 febbraio 2015 Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle Finanze sono tenuti a risarcire i danni conseguenti all’illegittima iscrizione di una società nell’elenco degli intermediari finanziari comunitari.

Attraverso questa iscrizione, infatti, la società è stata abilitata a rilasciare delle garanzie che non è in grado di onorare.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3458, depositata il 20 febbraio 2015, respingendo il ricorso degli Enti sopra enunciati, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello li aveva condannati a risarcire i danni sofferti da alcune srl a cui una società di diritto britannico, illegittimamente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari, aveva rilasciato delle garanzie che non erano state onorate.

Il Ministero dell’Economia e la Banca di Italia avevano infatti acconsentito all’iscrizione della detta società senza svolgere i dovuti controlli circa la ricorrenza dei presupposti – nella fattispecie, per l’appunto, non sussistenti – previsti dalla legge al momento vigente.

A detta della Cassazione, in particolare, le ricorrenti sarebbero dovute andare oltre un mero controllo formale - nella fattispecie, limitato al versamento del capitale sociale ed alla sussistenza dei requisiti di onorabilità dei dirigenti - e verificare piuttosto (così come previsto dal D.lgs. 385/1992 e dal D.M. 28 luglio 1994) la costituzione di idoneo fondo di dotazione e lo svolgimento dell’attività nel paese d’origine.

La Corte Suprema ha poi ritenuto sussistere il nesso di causalità, innanzitutto, tra il danno sofferto dalle società creditrici e l’inadempimento del soggetto che ha garantito le obbligazioni dei loro debitori.

Di conseguenza, il nesso va esteso anche all’omesso controllo, da parte delle suddette Amministrazioni, circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione del soggetto garante; iscrizione che ha costituito presupposto indefettibile per la concessione di garanzie mai onorate.
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