Sarà in vigore dal prossimo 30 marzo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che attua la cd. direttiva Whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937). Per espressa previsione, le disposizioni avranno però effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Fino ad allora continuerà ad applicarsi la vigente disciplina in materia.
Questo è, in estrema sintesi, quanto dispone l'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023, che delinea la cornice temporale e normativa entro cui operare oggi e nel prossimo futuro.
Tra le disposizioni, di forte impatto, per i datori di lavoro vi sono anche importanti modifiche alla disciplina dei licenziamenti. Vediamo quali sono.
L'articolo 24, comma 3, D.Lgs. n. 24 del 2023 sostituisce l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, aggiungendo alle fattispecie di nullità ivi previste, anche le fattispecie connesse alla segnalazione di illeciti di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Più nel dettaglio, l'articolo 4 novellato riconosce nullo il licenziamento discriminatorio:
1) determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa;
2) determinato dall'appartenenza a un sindacato;
3) determinato dalla partecipazione ad attività sindacali;
4) conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.
Per effetto dell'articolo 23, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 24 del 2023, viene abrogato il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
In particolare, la norma abrogata prevede che:
L'articolo 17, comma 4, D.lgs. n. 24 del 2023 fa rientrare tra le fattispecie che costituiscono ritorsioni anche il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti (lettera a), a condizione che siano riconducibili alla nozione di “ritorsione” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m).
NOTA BENE: L'articolo 2, comma 1, lettera m) definisce “ritorsione” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Il successivo articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 24 del 2023 prevede inoltre che:
L'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento, stabilendo che:
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