Nell’inviare la notifica della cartella di pagamento due norme devono essere rispettate: l’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/72 e l’articolo 148, comma 1, del Codice di procedura civile. La relata della cartella, quindi, deve possedere alcune indicazioni obbligatorie: l’indicazione dell’ufficio postale dal quale viene spedita; la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; il numero del registro cronologico; il sigillo dell’ufficio. Nel caso di mancanza di uno o più dei suddetti elementi, la relata non si considera completa e la cartella non viene notificata.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie oggetto della sentenza n. 49/1/10 della Ctp di Vercelli. Dei quattro elementi indicati, la relata della cartella inviata ad un contribuente presentava il solo numero della raccomandata a/r. Per l’omissione delle altre indicazioni, la cartella non è stata notificata.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Dlgs n. 546/92, la notificazione della cartella equivale alla notificazione del ruolo. E viceversa. Quindi, se la cartella esattoriale viene notificata male, di conseguenza, il vizio si trasferisce anche al ruolo e il Fisco perde il credito.
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