Il verbale di multa per guida pericolosa non ha efficacia probatoria privilegiata
Pubblicato il 15 luglio 2010
Con sentenza n. 15108 depositata lo scorso 22 giugno, la Corte di cassazione ha escluso che il verbale di accertamento per guida pericolosa possa avere efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile; le risultanze di tale verbale – sottolinea la Corte – in quanto fondate su una valutazione “costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi” sono soggette al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione potendo, altresì, essere contrastate anche con mezzi istruttori ordinari senza che sia necessaria la presentazione di una querela di falso.
Alla luce di detto principio i giudici di legittimità hanno confermato la decisione con cui il Giudice di pace di Reggio Emilia avevano negato che il verbale con cui un automobolista era stato multato per non aver regolato la velocità in prossimità di un incrocio godesse di fede privilegiata.
In particolare – precisa la Suprema corte – il rilievo di pericolosità della condotta, per come operato dagli agenti, non costituisce, di per sé, un fatto storico che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dall'articolo 141 del Codice della strada, quali le caratteristiche e le condizioni della strada e del traffico. Il giudizio di pericolosità, in definitiva, “implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità”. Ne consegue che detta valutazione è da considerare priva di efficacia probatoria privilegiata.