Il vigile può, in caso di violazione del codice della strada, contestare oralmente al trasgressore l’avvenuta infrazione senza consegnare contestualmente la copia del verbale, purchè esponga successivamente per iscritto il motivo per il quale non ha effettuato la consegna della copia.
In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 24944 del 26 novembre 2009 annullando la pronuncia del giudice di pace che aveva invece ritenuto illegittima la multa inflitta perché non accompagnata dal verbale.
Ma i giudici di Piazza Cavour hanno accertato che il verbale era stato ritualmente notificato al trasgressore indicando il motivo per il quale non era stato dato il documento ossia il mancato possesso del modulo del verbale da compilare da parte dell’agente accertatore.
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