Nelle conclusioni depositate ieri sulla causa C-343/07, l'Avvocato generale Ue ha spiegato che la registrazione come indicazione geografica protetta non pregiudica la validità o l'utilizzabilità di preesistenti marchi di terzi, contenenti espressioni analoghe a quella di Igp, qualora questi siano stati registrati in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in tema di marchi d'impresa.
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