dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, ha affrontato nella norme di comportamento n. 168 (trattata già nall'Edicola di ieri, ndr), una questione legata al criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino ovvero la confrontabilità del costo specifico con il valore normale, in osservanza dell’art 92 del Tuir. A giudizio della Commissione, anche nel caso di valutazione delle rimanenze con il criterio del costo specifico, il valore che concorre a quantificare il reddito d’impresa è individuato dal confronto tra costo attribuito al bene in rimanenza ed il valore normale.
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