Il valore della controversia è quello effettivo
Pubblicato il 03 gennaio 2012
Con
ordinanza n. 8 del 2 gennaio 2012, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso il provvedimento con cui i giudici di merito avevano ritenuto infondata la domanda in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di un avvocato recante condanna al pagamento del compenso dell’attività di difesa in alcune cause di lavoro.
Secondo il ricorrente, in particolare, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto corretto il calcolo degli onorari effettuato dall’avvocato, sebbene questo avesse applicato le voci di tariffa relative alle cause di valore indeterminabile, anziché quelle relative alle cause di valore non superiore ad € 5.200,00, che avrebbero dovuto essere applicate, in considerazione del fatto che, a conclusione delle vertenze, essa ha conseguito solo € 4.981,00 in risarcimento dei danni.
Per i giudici di legittimità, tuttavia, era, comunque, da considerare di valore indeterminabile la lite vinta con cui l'uomo aveva ottenuto dal giudice la reintegra nelle mansioni sottrattegli e il risarcimento del danno. In tale frangente – si legge nella decisione – è legittimo che il legale del lavoratore possa chiedere al cliente un onorario commisurato al valore effettivo della controversia, anche superando l'importo economico ottenuto dal lavoratore reintegrato.