La Corte di cassazione ha definitivamente respinto la richiesta di diminuzione dell’assegno di mantenimento destinato ai figli avanzata da un padre che, per sostenere la sua ridotta capacità economica, aveva dedotto di aver costituto un trust, conferendo in questo sia immobili che partecipazioni societarie.
All’esito di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza era, in realtà, emerso che l’uomo aveva a disposizione più carte di credito autorizzate per elevati livelli di spesa, nonché recenti cessioni di partecipazioni azionarie ed acquisti sintomatici di una capacità reddituale e patrimoniale proporzionata all’assegno che doveva versare ai figli.
In particolare, la Suprema corte, con ordinanza n. 21366 depositata il 29 agosto 2018, ha confermato la decisione già pronunciata in sede di merito nella quale erano stati evidenziali tali ultimi elementi idonei, come detto, a dimostrare la proporzionalità tra la capacità reddituale del genitore e la quantificazione determinata tenuto contro delle esigenze del minore.
In definitiva, il ricorso avanzato dal padre è stato dichiarato inammissibile.
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