Il trasferimento immotivato, annulla il licenziamento

Pubblicato il 23 luglio 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4709 depositata il 23 marzo 2012, stabilisce che, in assenza di un'adeguata motivazione che giustifica il trasferimento, il licenziamento del dipendente è nullo.

Il caso riguarda un lavoratore che, ritenendolo immotivato e dequalificante, aveva contestato il trasferimento, mettendosi a disposizione dell'azienda presso la propria abitazione. La parte datoriale contestava l'assenza ingiustificata e provvedeva al licenziamento per giusta causa.

La Corte, nel fare riferimento all'art. 2103 del codice civile, sottolinea come il datore di lavoro abbia l'onere di provare in giudizio le ragioni fondate che hanno determinato il trasferimento, dimostrando le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. In assenza di ciò, il licenziamento viene annullato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy