Il Tar del Lazio sull'annullamento in autotutela

Pubblicato il 03 maggio 2011 Con sentenza n. 3698 del 29 aprile 2011, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha ribaltato una determinazione con cui il Comune di Roma aveva annullato, in autotutela, la Dia presentata da un Istituto di suore per la realizzazione di un'autorimessa interrata in considerazione della mancata allegazione all'istanza di specifici atti non espressamente indicata nella precedente comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; detta motivazione, per i giudici amministrativi, risultava aggiunta quale nuova valutazione dell'Amministrazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, “determinando la rilevata discordanza tra i due provvedimenti del procedimento di riesame in questione, a distanza di oltre quattro anni dalla presentazione della Dia”.

L'adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza di cui all'articolo 7, della Legge n. 241/1990 – si legge nel testo della decisione - è atto dovuto per tutti i procedimenti di autotutela o di secondo grado “né potrebbe opinarsi che trattasi di un obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di minore contenuto e non necessario al cospetto di un provvedimento finale, quale l'annullamento di un'intera sequenza procedimentale, atteso che proprio detto atto definitivo di riesame dispiega effetti preclusivi che incidono su posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate”.

Senza contare che, in materia edilizia, ove l'Amministrazione ritenga necessaria, ai fini del consolidamento della Dia la produzione di atti “può porre rimedio all'insufficiente produzione documentale esercitando i generali poteri istruttori di cui all'art. 6 della citata Legge n. 241 del 1990, invece di ricorrere al definitivo annullamento d'ufficio”.
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