L'agenzia delle Entrate - risoluzione n. 111 del 29 luglio 2005 - sostiene che la perdita derivante dall'eliminazione contabile dell'avviamento non è deducibile. Il suo costo è fiscalmente ammortizzabile negli esercizi successivi ex articolo 103, comma 3, del Tuir mediante variazione in diminuzione della dichiarazione dei redditi.
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