Il tacere del coniuge sulla propria infedeltà non porta alla revocazione della sentenza di separazione

Pubblicato il 11 aprile 2012 Perché possa procedersi con l’impugnazione per la revocazione della sentenza ex articolo 395, n. 1 del Codice di procedura civile occorre che il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra consista “in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale”.

Tuttavia, la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, possono sì configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma “non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità”.

Sulla scorta di questi assunti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5648 del 10 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva istato al fine di ottenere la revocazione per dolo processuale della sentenza di separazione in quanto la ex moglie, nelle more del procedimento, aveva taciuto al giudice la sua infedeltà.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy