Con il messaggio 10578/2007, l’Inps ha chiarito il regime applicabile a chi ha deciso di continuare a lavorare, rinviando il pensionamento anticipato. In particolare, chi non ha 40 anni di contributi, ovvero 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, alla data di richiesta del superbonus, potrà comunque godere del cumulo totale, qualora faccia valere i suddetti requisiti al momento effettivo del pensionamento. Pertanto, ai fini dell’applicazione del regime di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, occorre tener conto dell’età anagrafica del soggetto al momento del conseguimento della pensione, diversa da quella posseduta alla decorrenza del bonus. Allo stesso modo, l’anzianità contributiva eventualmente maturata dopo la data di decorrenza del bonus deve essere sommata all’anzianità maturata a tale data per verificare il possesso dei requisiti di contribuzione necessari per accedere al regime di totale cumulabilità.
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