I chiarimenti del Fisco in materia di commercio elettronico albergano nel documento di prassi n. 119, che porta data 28 maggio 2007. La risoluzione, dedicata al parere sui requisiti per la sussistenza della stabile organizzazione rispetto all’attività di commercio elettronico svolta da soggetto non residente per mezzo di server localizzato in Italia, sostiene che l’utilizzo di due server ubicati in suolo italiano per detta attività da parte di quel soggetto, che è società francese, costituisca stabile organizzazione i cui corrispettivi vanno soggetti ad imposta in Italia. Il richiamo di legge è, in particolare, all’articolo 162, commi 4 e 5 del Tuir, a norma dei quali la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi non costituisce, di per sé, una stabile organizzazione. Di più: non si considera sede fissa di affari quella utilizzata ai soli fini preparatori o ausiliari dell’attività. Ma, per l’Agenzia l’impiego di un’apparecchiatura (server, in questo caso) quale bene strumentale che consente la commercializzazione dei beni-merce dell’azienda (videogiochi, in questo caso) non può essere considerata attività preparatoria o strumentale, piuttosto espressione diretta dell’attività principale dell’impresa, con la conseguente qualifica di stabile organizzazione in Italia della stessa.
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