La Commissione tributaria provinciale di Pavia, con la sentenza n. 222 del 14 novembre 2006 (depositata il 19 dicembre 2006), intervenendo nel caso di un ricorso di un contribuente che si è visto negare la validità della sanatoria presentata secondo l’articolo 9-bis, comma 1, della legge 289/02 (Finanziaria 2003), chiarisce che il condono sui tardivi o omessi versamenti è valido anche se qualche rata successiva alla prima non è stata pagata. Conseguentemente, il versamento effettuato dopo i termini non decreta il mancato perfezionamento del condono, ed il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento: in tal caso l’ufficio può solo applicare la sanzione del 30% sulle rate non pagate.
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