Il sì dalla Corte Ue all’istituto dell’avvalimento plurimo in materia di appalti
Pubblicato il 11 ottobre 2013
La Corte di Giustizia Ue, con la
sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-94/12, boccia la normativa italiana di cui al Codice dei contratti pubblici (articolo 49, comma 6, Dlgs n.
163/2006) perché in contrasto con i principi comunitari sanciti dalla direttiva
2004/18/Ce in materia di appalti.
Secondo i giudici europei, i principi comunitari di concorrenza, libertà di organizzazione e massima possibilità di accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle Pmi non sono compatibili con la norma interna di cui al comma 6 del citato articolo 49, che stabilisce che “
per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione”.
Dunque, per la Corte, la citata norma italiana è da considerare illegittima, mentre è ammesso l’istituto dell’avvalimento plurimo.
Così, soprattutto nel caso delle Pmi, che partecipano a gare pubbliche, è ammessa la possibilità di avvalersi di più imprese con le caratteristiche proprie di aziende appartenenti alla stessa categoria di opere per dimostrare l’esistenza dei requisiti economici/finanziari e tecnico/organizzativi necessari per l’ammissione all’appalto.
Al contrario, invece, cade il vincolo imposto dal nostro codice degli appalti che prevede che “
un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede”.