Il risarcimento è indeducibile
Pubblicato il 31 gennaio 2009
Con risoluzione n. 25/E/2009, l’agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo dell’Irap deve guardare alla corretta imputazione contabile dei costi in conto economico. Perciò, l’utilizzo di somme precedentemente stanziate in fondi rischi e oneri non è deducibile ai fini Irap perché prevale la componente dell’aleatorietà dell’evento, estraneo alla gestione principale dell’azienda. Conclude, così, la risoluzione n. 25/E: l’eventuale pagamento di somme accantonate dall’impresa a copertura dei rischi per cause civili intentate dai dipendenti o loro eredi per morte o infermità non sono deducibili dall’Irap, in quanto rileva l’estraneità dell’evento rispetto alla gestione caratteristica dell’impresa.