Il riallineamento taglia i tempi

Pubblicato il 16 febbraio 2009

L’applicazione delle misure anti crisi (DL 185/08) richiede la verifica della reale convenienza economica soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione degli immobili e il riallineamento delle differenze scaturite da operazioni straordinarie in neutralità.

Circa i riallineamenti, l’articolo 15, comma 10, del Dl 185 consente, con versamento in unica soluzione della sostitutiva nella misura del 16%, di beneficiare, nel riallineamento a favore di marchi e avviamento, di un più breve periodo di ammortamento, calcolato su 1/9 del costo. Questa modalità si discosta da quella prevista dal Tuir (articolo 176, comma 2-ter), che consente invece il riallineamento mediante versamento in tre rate dell’imposta sostitutiva (a scaglioni 12-16%), mantenendo immodificato il calcolo dell’ammortamento su 1/18 del costo. L’analisi di convenienza tra le due opzioni deve tenere in considerazione, con l’attualizzazione dei flussi, sia l’entità dell’imposta versata sia anche la velocità con cui il beneficio connesso al risparmio tributario si concretizza. Pertanto, si deve raffrontare da un lato la condizione in cui al versamento immediato dell’imposta sostitutiva maggiore (16% invece di quella a scaglioni) corrispondono maggiori ammortamenti fiscalmente concessi, e dall’altro l’impostazione tradizionale, con versamento a rate dell’imposta e deduzione degli ammortamenti in misura “ordinaria”. Dal confronto tra i due metodi sembra avvantaggiarsi la modalità prevista dal Tuir (art. 176) nel caso in cui il calcolo si limiti a raffrontare il risparmio derivante dal riconoscimento fiscale del disallineamento con l’imposta sostitutiva.

Circa le rivalutazioni, il lungo processo di ammortamento degli immobili porta a ritenere che la convenienza a rivalutare fiscalmente sia legata alla prospettiva della cessione in data non molto successiva al 2014, primo anno di riconoscimento fiscale del maggior valore ai fini del realizzo. La riduzione operata dal Dl incentivi all’imposta sostitutiva, prima al 7% e infine al 3%, accentua la convenienza, che rimane apprezzabile anche in caso di distribuzione del saldo di rivalutazione. Analoga valutazione deve farsi in relazione al confronto tra rivalutazione e riallineamento del maggiore importo riconoscibile all’immobile a seguito di operazione straordinaria. Le due opzioni non sono sempre ugualmente disponibili e la seconda comporta anche il sostenimento dei costi dell’operazione straordinaria, ma, comunque è opportuno verificare se emergono differenze significative, tali da suggerire eventualmente anche l’opzione più complessa.

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